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Decreto rilancio.

Voglio parlarvi di un’altra norma di favore prevista dall’art. 110 del decreto rilancio (DL 114/2020).

Ovvero quella che  PERMETTE LA RIVALUTAZIONE di singole Immobilizzazioni Materiali e Immateriali, adeguandole il valore contabile di singoli beni iscritti in Bilancio al 31/12/2019 al VALORE CORRENTE di MERCATO. 

Recuperare terreno ai fini della capitalizzazione è una grande opportunità di patrimonializzare le imprese. Patrimonializzare a costo zero, ai fini del bilancio civilistico e di aiutarle a coprire eventuali perdite contingenti al COVID 19. 

Opportunità e vantaggi del decreto rilancio relative a questa norma

LE OPPORTUNITÀ ED I VANTAGGI di quest’operazione sono diverse

Infatti, un’azienda patrimonializzata o capitalizzata riesce ad essere più competitiva, ad accedere al credito più facilmente ed a tassi più vantaggiosi. Ma anche a pagare meno tasse. 

Per esempio: 

  • In caso di cessione di beni strumentali rivalutati, la plusvalenza è ridotta. 
  • Con la rivalutazione dei beni strumentali si può riavviare il processo di ammortamento e quindi “reperire costi” legalmente su beni anche totalmente già ammortizzati prima della rivalutazione. 

Per avere valenza ai fini fiscali, occorre pagare l’imposta sostitutiva unica del 3% sul valore ricapitalizzato. L’imposta è rateizzabile in 3 rate annuali. 

Ambiti della norma

Ambito soggettivo

L’ambito soggettivo della norma è ampio: imprese individuali, società di persone e società di capitali e anche enti pubblici e privati diversi dalle società, seppure con qualche limitazione. 

Ambito oggettivo

L’ambito oggettivo riguarda:

  • BENI MATERIALI E IMMATERIALI TUTELATI (non è ammessa la rivalutazione per avviamento, spese di impianto e ampliamento, spese di ricerca e pubblicità, costi pluriennali patrimonializzati), ESCLUSI QUELLI ALLA CUI PRODUZIONE O SCAMBIO E DIRETTA L’ATTIVITA’ DELL’IMRPESA
  • PARTECIPAZIONI che costituiscono immobilizzazioni ai sensi del art. 2359 del cc.

Limiti

I LIMITI  riguardano soprattutto l’individuazione del valore corrente di quei beni, per i quali occorre fare una stima, non essendo immediata l’individuazione del valore corrente di mercato.  

Stima e valutazione dei beni

Rispetto a come rivalutare, occorre specificare che la norma non richiede l’obbligo della perizia di stima.

Per i beni che rappresentano le immobilizzazioni materiali, come gli Immobili, è facile conoscere il valore di mercato ma per altri beni, la stima del valore corrente, potrebbe essere più complicata. In tali casi ci si può orientare sul valore d’suo interno. 

Secondo OIC9 il valore d’uso corrente può essere calcolato come stima dei flussi finanziari futuri che scaturiscono dall’uso del bene oggetto di rivalutazione attualizzato al tasso di attualizzazione appropriato.  

Le Tecniche di rivalutazione possibili sono diverse

  • Rivalutazione del Costo storico 
  • Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento 
  • Riduzione del fondo ammortamento 

I valori massimi rivalutabili vanno iscritti in una riserva di valutazione.

Come si può utilizzare la riserva di valutazione derivante da questa operazione?

  • Imputata a capitale, previa delibera dell’assemblea straordinaria 
  • Distribuita ai soci (dopo 90 gg. dall’iscrizione nel registro delle imprese) 
  • Utilizzata a copertura delle perdite. In tal caso non si possono distribuire utili fino a che la riserva non sarà reintegrata o ridotta con delibera dell’assemblea straordinaria 

È opportuno che le imprese siano consapevoli che la rivalutazione richiede necessariamente di mantenere in bilancio i beni rivalutati fino al 1° gennaio 2024, data a partire dalla quale il maggior valore è riconosciuto anche fiscalmente, anche in assenza del pagamento del 3% dell’imposta sostitutiva. 

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