
Contratto di distribuzione di prodotti per l’estero
Come promesso scrivo in merito ad alcune clausole (ALCUNE DELLE TANTE), che per la mia esperienza non possono mancare in un contratto di distribuzione. Mi riferisco alla distribuzione di prodotti sul mercato estero, Cee o Extra-cee.
Preciso che si tratta di suggerimenti di clausole contrattuali. Ovvero clausole di tipo operativo, assolutamente non esaustive, che vanno affiancate alle clausole tipicamente legali. Cioè relative a obblighi, diritti, penali, foro competente, durata, modalità di recesso, ecc. indispensabili in ogni tipologia di contratto.
Eccone alcune.
Alcune clausole di un contratto di distribuzione
I report del distributore
Occorre sempre inserire una clausola che preveda un report periodico scritto dal distributore che includa notizie:
- sui trend del mercato locale specificando le differenziazioni geografiche all’interno dell’area di distribuzione coperta.
- Previsioni di vendita per categoria di prodotto o sotto-categoria
- Informazioni di vendita con specifici sell out per canale
- Problematiche commerciali/tecniche rilevate dagli addetti alle specifiche attivi, ecc.
Clausole di richiamo del prodotto in un contratto di distribuzione
Nella distribuzione di un prodotto potrebbe accadere che per motivi commerciali o legali (in quest’ultimo caso il richiamo è obbligatorio), un prodotto debba essere ritirato dal mercato.
È opportuno che nei contratti di distribuzione esteri vengano sempre individuate le attività di richiamo. Sia in termini economici che operativi, a carico del distributore e a carico della casa madre/fornitore.
A seconda della tipologia di prodotto e delle motivazioni del richiamo è possibili suddividere costi e responsabilità operative all’interno di operazioni di richiamo dei prodotti.
Formazione del Distributore (inteso come team)
Che si venda un prodotto o un servizio, e di qualsiasi natura essi siano, dovrebbe sempre essere previsto un periodo di training del team del distributore.
E’ indispensabile che commerciali, amministrativi, tecnici, grafici e personale addetto al marketing, ognuno per quanto di sua competenza, siano formati debitamente sui prodotti servizi distribuiti.
E’ importante che acquisiscano la cultura aziendale della casa madre. Questo affinché siano capaci di garantire livelli di qualità minimi e per evitare dissonanze di immagine del brand nei diversi paesi.
Talvolta risulta indispensabile che il training venga effettuato presso la casa madre.
Altrettanto importante è prevedere nel contratto l’obbligo di step formativi ripetuti e ripartizione dei costi. Per esempio: costi dei docenti /dipendenti addetti alla formazione, voli aerei a carico della casa madre; costi di vitto e alloggio a carico del distributore.
Oltre alla formazione in sede di start up vanno previste sessioni di aggiornamento. Per queste formazioni la cadenza temporale dipende dal tipo di prodotto servizio oggetto del contratto di distribuzione
La registrazione dei prodotti
In alcuni casi è obbligatoria la registrazione del prodotto presso i competenti uffici nazionali. Per esempio il Ministero della Salute. Questo deve avvenire prima della immissione sul mercato estero (farmaci, alcuni alimenti, cosmetici , ecc).
Non parliamo della registrazione del marchio, che è sempre una scelta commerciale e legale da fare per tutelare il brand (e quasi mai obbligatoria).
Parliamo, bensì, di registrazione del prodotto che ne attesti il rispetto dei requisiti di legge specifici nello stato all’interno del quale si commercializzerà il bene.







